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Sez. L, Sentenza n. 14069 del 25/10/2000 (Rv. 541202 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Dirigente di aziende industriali - Ricongiunzione periodi contributivi - Retribuzione annua pensionabile - Calcolo - Criteri.
Stato
decisa il 2000-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541202-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE

Ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 44 del 1973 (che accorda ai dirigenti di aziende industriali con almeno cinque anni di anzianità contributiva INPDAI la facoltà di chiedere il ricongiungimento di altri periodi contributivi, nella specie quello INPS) e del regolamento delegato (D.M. 7 luglio 1973), effettuata la ricongiunzione dei vari periodi assicurativi, per calcolare i migliori cinque anni, ai fini della determinazione della retribuzione annua pensionabile, deve tenersi conto solo di quelli coperti da contribuzione INPDAI e non anche di quelli - utili solo ai fini dell'anzianità contributiva - in cui risultano versamenti presso altre gestioni assicurative.

Riferimenti normativi: Legge 15/03/1973 num. 44 art. 5, DM Lavoro e previdenza sociale 07/07/1973

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)