diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 321 del 25/01/1978 (Rv. 389610 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITU IN LUOGO DIVERSO - PRESUPPOSTO - RIFERIMENTO A FATTI E CIRCOSTANZE NUOVE - DIRITTO DI TRASFERIMENTO PER IL SODDISFACIMENTO DI ESIGENZE EDIFICATORIE DEL FONDO SERVENTE COEVE AL NEGOZIO COSTITUTIVO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1978-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389610-01

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITU IN LUOGO DIVERSO - PRESUPPOSTO - RIFERIMENTO A FATTI E CIRCOSTANZE NUOVE - DIRITTO DI TRASFERIMENTO PER IL SODDISFACIMENTO DI ESIGENZE EDIFICATORIE DEL FONDO SERVENTE COEVE AL NEGOZIO COSTITUTIVO - INSUSSISTENZA.*

L'art 1068 secondo comma cod civ, ove prevede il diritto del proprietario del fondo servente di conseguire il trasferimento della servitu in luogo diverso, per il caso in cui l'originario Esercizio sia divenuto piu gravoso, ovvero arrechi impedimento a lavori, riparazioni o miglioramenti, si riferisce, in entrambe le ipotesi, a fatti e circostanze sopravvenute e nuove rispetto alla situazione che era in atto al momento della nascita della servitu e che le parti hanno tenuto presente nel relativo titolo. L'indicato diritto, pertanto, non puo essere riconosciuto al fine del soddisfacimento di esigenze edificatorie del fondo servente, che siano coeve al negozio costitutivo della servitu, e, come tali, siano state previste dalle parti al momento della Determinazione del contenuto e delle modalita della servitu medesima. (V 365/61; (V 2942/60; (V 3893/57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1068

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)