Sez. 2, Sentenza n. 1345 del 09/02/1987 (Rv. 450821 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITÙ IN LUOGO DIVERSO - PRESUPPOSTO - IMPEDIMENTO AD APPORTARE MIGLIORAMENTI AL FONDO SERVENTE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - DEDUZIONE DELLE MUTATE ESIGENZE IN VIA NON MERAMENTE IPOTETICA ED EVENTUALE - GIUSTIFICATA NECESSITÀ DI RIMUOVERE L'IMPEDIMENTO.*
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITÙ IN LUOGO DIVERSO - PRESUPPOSTO - IMPEDIMENTO AD APPORTARE MIGLIORAMENTI AL FONDO SERVENTE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - DEDUZIONE DELLE MUTATE ESIGENZE IN VIA NON MERAMENTE IPOTETICA ED EVENTUALE - GIUSTIFICATA NECESSITÀ DI RIMUOVERE L'IMPEDIMENTO.*
L'art. 1068, secondo comma, cod. civ., là dove consente il trasferimento in luogo diverso da quello originario dell'Esercizio della servitù se questo impedisce di apportare miglioramenti al fondo servente, non richiede la semplice sussistenza potenziale dello impedimento, ma pone quest'ultimo come elemento costitutivo della fattispecie, sì che le mutate esigenze poste a fondamento della richiesta di trasferimento dell'Esercizio della servitù non possono essere dedotte in via meramente ipotetica ed eventuale, ma devono essere precisate e dimostrate nella loro concreta progettualità, al fine di provare la serietà e l'attualità dell'intento che giustifica la necessità di rimuovere l'impedimento. (V 321/78, mass n 389610; (V 1521/72, mass n 358208).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1068
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)