diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6146 del 15/05/1985 Ud. (dep. 19/06/1985) Rv. 169818 - 01

FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - DEPOSITO - OBBLIGO DI DENUNCIA ALL'U.T.I.F. - VENDITA AL PUBBLICO - NOZIONE - FATTISPECIE: OFFICINA MECCANICA.*
Stato
decisa il 1985-05-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169818-01

FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - DEPOSITO - OBBLIGO DI DENUNCIA ALL'U.T.I.F. - VENDITA AL PUBBLICO - NOZIONE - FATTISPECIE: OFFICINA MECCANICA.*

Il legislatore nell'imporre l'Obbligo di denuncia ai gestori di depositi (per quantitativi superiori ai 5 quintali) di oli minerali "per la vendita al pubblico", non ha inteso limitare l'Obbligo medesimo a coloro che, in senso stretto, esercitano la vendita al pubblico, ma ha usato tale espressione in senso lato e, quindi, comprensiva sia della tipica compravendita che di una qualsiasi altra Forma di cessione. (fattispecie relativa ad officina meccanica che detiene oli lubrificanti per la riparazione auto). (Conf mass n 152542).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 1 CORTE COST., Legge 02/07/1957 num. 474 CORTE COST., Legge 23/01/1970 num. 9 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)