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Sez. 3, Sentenza n. 2118 del 03/11/1981 Ud. (dep. 01/03/1982) Rv. 152542 - 01

FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - OBBLIGO DELLA PREVENTIVA DENUNCIA ALL'UTIF - SOGGETTI OBBLIGATI - INDIVIDUAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152542-01

FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - OBBLIGO DELLA PREVENTIVA DENUNCIA ALL'UTIF - SOGGETTI OBBLIGATI - INDIVIDUAZIONE.*

Il legislatore, nell'imporre l'Obbligo di preventiva denuncia all'utif ai gestori di depositi di oli minerali per la vendita al pubblico, non ha inteso limitare l'Obbligo medesimo a coloro che esercitano, in senso stretto, la vendita al pubblico, contrapponendoli, cioè, a coloro che esercitano la vendita allo ingrosso; ma ha usato quell'espressione in senso lato (commerciale), semmai differenziandola da coloro che esercitano depositi per Usi privati, agricoli ed industriali. (V mass n 148117).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 1 CORTE COST., Legge 02/07/1957 num. 474 CORTE COST., Legge 23/01/1970 num. 9 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)