Sez. 3, Sentenza n. 5941 del 27/02/1987 Ud. (dep. 11/05/1987) Rv. 175938 - 01
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - DEPOSITO - OBBLIGO DI DENUNCIA ALL'U.T.I.F. - RIVENDITORE DI VEICOLI PERVENUTI SENZA OLIO - IMMISSIONE DI OLIO NEI MOTORI - DOTAZIONE DI OLIO NEI MOTORI AFFIDATI PER LE RIPARAZIONI - OBBLIGO DI DENUNCIA - ESCLUSIONE - RATIO.*
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - DEPOSITO - OBBLIGO DI DENUNCIA ALL'U.T.I.F. - RIVENDITORE DI VEICOLI PERVENUTI SENZA OLIO - IMMISSIONE DI OLIO NEI MOTORI - DOTAZIONE DI OLIO NEI MOTORI AFFIDATI PER LE RIPARAZIONI - OBBLIGO DI DENUNCIA - ESCLUSIONE - RATIO.*
Non sussiste il reato di cui all'art. 1 d.l. 5 maggio 1957, n. 271, conv. In legge 2 luglio 1957, n. 474, relativo all'Esercizio di un deposito di oli lubrificanti senza averne fatto preventiva denuncia all'U.T.I.F., sia nella ipotesi della immissione dell'olio nei motori degli autoveicoli pervenuti al rivenditore senza olio, sia nella ipotesi della dotazione di olio nei motori affidati a lui per le riparazioni. Infatti, l'olio costituisce uno degli elementi indispensabili, ma pur tuttavia di scarso rilievo rispetto agli altri elementi oggettivi e soggettivi, per il perfezionamento del contratto: nel primo caso, di compravendita di autoveicoli perfettamente funzionanti e pronti all'uso; nel secondo caso, di messa a punto dei motori anch'essi perfettamente funzionanti e pronti all'uso. (V mass n 169818; (V mass n 152542).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 1 CORTE COST., Legge 02/07/1957 num. 474 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)