Sez. 5, Sentenza n. 2196 del 06/10/1995 Cc. (dep. 15/12/1995) Rv. 203591 - 01
Misure cautelari - Reali - Sequestro conservativo - In genere | Revoca del provvedimento - Mancanza di previsione normativa - Provvedimento reiettivo dell'istanza di revoca - Appello - Proponibilità - Esclusione - Art. 322 bis cod. proc. pen.: diversità di disciplina per il sequestro preventivo - Fattispecie: istanza di revoca del curatore fallimentare - Offerta di cauzione: non integra causa di revoca.
Misure cautelari - Reali - Sequestro conservativo - In genere
Le norme vigenti non prevedono la revoca del sequestro conservativo, per la mancanza o il venir meno dei presupposti genetici del relativo provvedimento. Pertanto, è improponibile l'appello avverso il provvedimento reiettivo dell'istanza di revoca diversamente da quanto disposto dall'art. 322 bis cod. proc. pen. per il sequestro preventivo. (Fattispecie relativa ad istanza formulata dal curatore fallimentare, al tribunale civile e respinta dal tribunale penale. La S.C. ha osservato altresì che l'offerta di cauzione ex art. 319 cod. proc. pen. non costituisce causa di revoca nella tipica accezione processuale del termine).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 316 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 319, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 319, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)