Sez. 6, Sentenza n. 2626 del 03/07/1996 Cc. (dep. 26/09/1996) Rv. 205936 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE | Impugnazione - Effetto estensivo anche nei confronti dell'indagato non impugnante - Ammissibilità - Possibilità di far valere l'estensione in fase esecutiva mediante richiesta di revoca - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE
Anche in tema di sequestro conservativo vale il principio generale che gli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personale, giova anche ai non impugnanti, tuttavia il provvedimento diventa per questi definitivo nel caso in cui non abbiano avanzato richiesta di riesame in quanto in materia di sequestro conservativo non è possibile la richiesta di revoca ex art. 299 cod. proc. pen. che consente di verificare la sussistenza ex ante e la persistenza ex post dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare anche nei confronti del non impugnante.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 316 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 318 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 318 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 587, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)