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Sez. 6, Sentenza n. 1778 del 19/05/1998 Cc. (dep. 09/09/1998) Rv. 211715 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE | Revoca - Mancanza di previsione normativa - Irrilevanza - Possibilità di accertare in ogni tempo l'illegittimità del provvedimento - Sussistenza - Fattispecie: revoca solo per alcuni coimputati.
Stato
decisa il 1998-05-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211715-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE

In tema di sequestro conservativo, la mancata previsione della revocabilità del provvedimento impositivo di tale misura cautelare non vale a significare che ove si sia omesso di attivare gli ordinari strumenti di gravame non sia possibile richiedere la caducazione del provvedimento stesso. Ogni misura cautelare è infatti contrassegnata da una coessenziale strumentalità non solo al soddisfacimento di una attuale esigenza cautelare ma anche e soprattutto alla sussistenza dei presupposti condizionanti la sua validità. Non è pertanto preclusa la demolizione del provvedimento tutte le volte in cui il giudice ne accerti la illegittimità. (Fattispecie nella quale il sequestro conservativo, disposto su istanza della parte civile nei confronti di tre coimputati, era stato annullato solo nei confronti di due di essi, che avevano attivato la procedura di riesame, per mancanza di indicazione dell'importo del credito a garanzia del quale il provvedimento era stato disposto. Il terzo coimputato aveva quindi chiesto la revoca del provvedimento anche nei suoi confronti e la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso del pubblico ministero avverso l'ordinanza del tribunale che aveva disposto la revoca, ha affermato il principio di diritto sopra riportato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 316 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 318 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 318 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)