Sez. 3, Sentenza n. 14746 del 28/03/2012 Ud. (dep. 17/04/2012) Rv. 252625 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Distruzione o deturpamento di bellezze naturali - Contravvenzione prevista dall'art. 181 D.Lgs. n. 42 del 2004 - Natura - Concorso di reati - Possibilità.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
Il reato, formale e di pericolo, previsto dall'art. 181D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che, indipendentemente dal danno arrecato al paesaggio, sanziona la violazione del divieto di intervento in determinate zone vincolate senza la preventiva autorizzazione, può concorrere con la contravvenzione punita dall'art. 734 cod. pen., che presuppone l'effettivo danneggiamento delle aree sottoposte a protezione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 734, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)