Sez. 3 - , Sentenza n. 8499 del 26/11/2020 Ud. (dep. 03/03/2021) Rv. 280920 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Distruzione o deturpamento di bellezze naturali - Contravvenzione prevista dall'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004 - Natura giuridica - Concorso con la contravvenzione di cui all'art. 734 cod. pen. - Possibilità.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
Il reato, formale e di pericolo, previsto dall'art. 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che, indipendentemente dal danno arrecato al paesaggio, sanziona la violazione del divieto di intervento in determinate zone vincolate senza la preventiva autorizzazione amministrativa, può concorrere con la contravvenzione punita dall'art. 734 cod. pen., la quale, invece, presuppone l'effettivo danneggiamento delle aree sottoposte a protezione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 734, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)