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Sez. 3, Sentenza n. 37472 del 06/05/2014 Cc. (dep. 11/09/2014) Rv. 259942 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Distruzione o deturpamento di bellezze naturali - Contravvenzione prevista dall'art. 181 D.Lgs. n. 42 del 2004 - Natura giuridica - Concorso con la contravvenzione di cui all'art. 734 cod. pen. - Possibilità.
Stato
decisa il 2014-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259942-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

Il reato, formale e di pericolo, previsto dall'art. 181 del D.Lgs. n. 42 del 2004, che, indipendentemente dal danno arrecato al paesaggio, sanziona la violazione del divieto di intervento in determinate zone vincolate senza la preventiva autorizzazione amministrativa, può concorrere con la contravvenzione punita dall'art. 734 cod. pen., la quale, invece, presuppone l'effettivo danneggiamento delle aree sottoposte a protezione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 734, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)