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Sez. 1, Sentenza n. 5546 del 13/09/1983 (Rv. 430490 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO TRA CREDITORI PRIVILEGIATI, IPOTECARI E PIGNORATIZI - PRIVILEGIO SU IMPIANTI E MACCHINARI DI STABILIMENTO INDUSTRIALE SPETTANTE ALL'ISTITUTO FINANZIATORE EX ART. 3 DEL DECRETO LEGGE DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO N. 1075 DEL 1947 - OPPONIBILITÀ AI TERZI CREDITORI ASSISTITI DA ALTRO TITOLO DI PRELAZIONE - CONDIZIONI - SOPRAVVENIENZA DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 274 DEL 1973 - CESSAZIONE DELL'ONERE DI PUBBLICITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430490-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO TRA CREDITORI PRIVILEGIATI, IPOTECARI E PIGNORATIZI - PRIVILEGIO SU IMPIANTI E MACCHINARI DI STABILIMENTO INDUSTRIALE SPETTANTE ALL'ISTITUTO FINANZIATORE EX ART. 3 DEL DECRETO LEGGE DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO N. 1075 DEL 1947 - OPPONIBILITÀ AI TERZI CREDITORI ASSISTITI DA ALTRO TITOLO DI PRELAZIONE - CONDIZIONI - SOPRAVVENIENZA DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 274 DEL 1973 - CESSAZIONE DELL'ONERE DI PUBBLICITÀ - ESCLUSIONE.*

Il privilegio su impianti e macchinari di stabilimento industriale, spettante all'istituto finanziatore, ai sensi dell'art. 3 del decreto legge del capo provvisorio dello stato primo ottobre 1947 n. 1075, è opponibile ai terzi creditori assistiti da altro titolo di prelazione, anche in Sede di ripartizione dell'attivo del fallimento del debitore, a condizione che sia stato annotato negli appositi registri previsti dalla norma medesima, e che tale annotazione sia stata effettuata con la specifica indicazione dei beni gravati dal privilegio stesso, nella loro individualità. Tale Onere di pubblicità non è venuto meno con l'art. 2 della legge 18 maggio 1973 n. 274 il quale, nello stabilire che tale privilegio assume grado immediatamente successivo a quello spettante ai crediti dei prestatori di lavoro e degli istituti, enti o fondi speciali indicati nel secondo comma dell'art. 66 della legge 30 aprile 1969 n. 153, determina l'ordine, ma non la Forma dei privilegi, stabilita pur sempre dalle preesistenti leggi regolatrici senza contraddizione alcune le Disposizioni sopravvenute contemporaneamente applicabili. (Conf 751/79, mass n 396920 sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2762, Cod. Civ. art. 2778 CORTE COST., Preleggi art. 15, Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/10/1947 num. 1075 art. 3, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 66 CORTE COST., Legge 18/05/1973 num. 274 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)