Sez. L, Sentenza n. 2526 del 16/04/1985 (Rv. 440349 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - TRASFERTA - NOZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - TRASFERTA - NOZIONE.*
La trasferta (o missione) postula la provvisorietà dell'invio del dipendente in una Sede diversa da quella del luogo in cui il lavoro si svolge normalmente ed abitualmente per l'attuazione di particolari esigenze di servizio e quindi essa da una parte non è riscontrabile quando la prestazione lavorativa fuori Sede oppure itinerante costituisca l'elemento caratterizzante del rapporto, d'altra parte implica la temporaneità della dislocazione del lavoratore in quanto correlata a specifiche e contingenti necessità dell'impresa, a prescindere però dalla circostanza che tale dislocazione si protragga per tempi anche lunghi e continuati. (V 597/85, mass n 438812; (V 6144/83, mass n 430490; (V 2310/83, mass n 434355).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)