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Sez. 1, Sentenza n. 23970 del 25/11/2010 (Rv. 615648 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE | Procedimento non riguardante minore - Competenza del tribunale ordinario - Rito ordinario - Applicabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2010-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615648-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE

L'azione di riconoscimento della paternità naturale, che non riguardi un minore, deve essere introdotta davanti al tribunale nelle forme ordinarie ed in sede d'impugnazione della sentenza di primo grado, davanti alla Corte d'appello con atto di citazione ad udienza fissa da notificare nei termini di decadenza previsti dal codice di rito. Ne consegue, in caso di applicazione del termine breve d'impugnazione determinato dalla notifica della sentenza di primo grado, che non è idoneo ai fini della tempestività dell'impugnazione, il deposito nel termine di trenta giorni dall'atto d'impugnazione in cancelleria, non essendo applicabile il regime processuale del procedimento camerale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 221, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 68 CORTE COST., Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)