Sez. U, Sentenza n. 4913 del 27/04/1993 (Rv. 482064 - 01)
Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Disposizione dell'alloggio - Locazione | Sublocazione stipulata dall'assegnatario in locazione previa autorizzazione dell'ente concedente - Domanda di rilascio proposta dall'assegnatario medesimo - Opposizione del subconduttore a seguito di revoca dell'autorizzazione pronunciata per la decadenza dall'assegnazione - Ammissibilità - Conseguenze.
Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Disposizione dell'alloggio - Locazione
In tema di edilizia economica e popolare, l'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 513, che vieta la cessione non autorizzata, anche parziale, dell'alloggio, a qualsiasi titolo, commina la sanzione della nullità degli atti compiuti in violazione di tale divieto, rilevabile da qualunque interessato e di ufficio dal giudice. Pertanto, all'assegnatario in locazione, il quale, avendo sublocato, previa autorizzazione dell'ente concedente, l'alloggio, ne chieda il rilascio, il subconduttore può opporre la sopravvenuta carenza della titolarità del diritto fatto valere, per effetto della decadenza dell'assegnazione, pronunciata a seguito della revoca della detta autorizzazione ed incidente direttamente sul rapporto tra assegnatario conduttore e subconduttore, con la conseguenza di far venire meno la locazione della quale era titolare l'assegnatario e di privare quest' ultimo della legittimazione ad agire con domanda di rilascio.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1977 num. 513 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)