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Sez. 2, Sentenza n. 2106 del 04/02/2004 (Rv. 569885 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE | Comproprietà - Cortile comune - Divieto di destinazione sancito dal regolamento condominiale contrattuale - Natura reale e non obbligatoria - Violazione del divieto - Azione a tutela del diritto di comproprietà - Configurabilità - Conseguenza - Imprescrittibilità.
Stato
decisa il 2004-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569885-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE

È imprescrittibile, perché diretta alla tutela del diritto di (com) proprietà, l'azione con cui i comproprietari di un cortile - utilizzato dalla convenuta come parcheggio - lamentino la violazione della destinazione dello spazio comune, che - secondo la norma del regolamento condominiale di natura contrattuale - debba essere lasciato libero e sgombro, attesa la natura di vincolo di natura reale - assimilabile a un onere reale o a una servitù reciproca - e non semplicemente obbligatoria della destinazione impressa dalla norma regolamentare. (La Corte ha confermato la sentenza impugnata che, escludendo la natura negoziale del vincolo imposto dalla norma del regolamento condominiale di natura contrattuale, invocato dagli attori, aveva disatteso l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta che aveva dedotto di avere utilizzato l'area in oggetto come parcheggio da oltre dieci anni)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 948

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)