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Sez. U, Sentenza n. 943 del 30/12/1999 (Rv. 532622 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE | Regolamenti predisposti dall'originario proprietario unico dell'edificio condominiale ovvero formati con il consenso di tutti i condomini - Clausole limitatrici dei diritti del condomino sulla proprietà esclusiva o su quella comune o attributive di maggiori diritti ad alcuni condomini - Natura contrattuale - Conseguenze - Modificabilità soltanto con il consenso unanime - Clausole disciplinatrici dell'uso delle cose comuni - Natura regolamentare - Conseguenze - Modificabilità a maggioranza.
Stato
decisa il 1999-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532622-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE

Le clausole dei regolamenti condominiali predisposti dall'originario proprietario dell'edificio condominiale ed allegati ai contratti di acquisto delle singole unità immobiliari, nonché quelle dei regolamenti condominiali formati con il consenso unanime di tutti i condomini, hanno natura contrattuale soltanto qualora si tratti di clausole limitatrici dei diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni ovvero attributive ad alcuni condomini di maggiori diritti rispetto agli altri, mentre, qualora si limitino a disciplinare l'uso dei beni comuni, hanno natura regolamentare. Ne consegue che, mentre le clausole di natura contrattuale possono essere modificate soltanto dall'unanimità dei condomini e non da una deliberazione assembleare maggioritaria, avendo la modificazione la medesima natura contrattuale, le clausole di natura regolamentare sono modificabili anche da una deliberazione adottata con la maggioranza prescritta dall'art. 1136 secondo comma cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1372

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)