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Sez. 3, Sentenza n. 8515 del 05/05/2004 (Rv. 572615 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DIRITTI SOGGETTI A PRESCRIZIONE - IN GENERE | Fondo rustico - Accertamento cessazione rapporto agrario - Diritto del proprietario ad agire per il rilascio - Imprescrittibilità.
Stato
decisa il 2004-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572615-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DIRITTI SOGGETTI A PRESCRIZIONE - IN GENERE

Il diritto del proprietario di un fondo rustico di conseguire il diretto godimento del proprio bene esercitando l'azione contrattuale volta a far dichiarare che è venuto meno il titolo (contratto agrario) in forza del quale il godimento era stato attribuito ad altri, non è soggetto a prescrizione, trattandosi di facoltà costituente manifestazione intrinseca del diritto di proprietà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)