Sez. 3, Sentenza n. 8515 del 05/05/2004 (Rv. 572615 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DIRITTI SOGGETTI A PRESCRIZIONE - IN GENERE | Fondo rustico - Accertamento cessazione rapporto agrario - Diritto del proprietario ad agire per il rilascio - Imprescrittibilità.
PRESCRIZIONE CIVILE - DIRITTI SOGGETTI A PRESCRIZIONE - IN GENERE
Il diritto del proprietario di un fondo rustico di conseguire il diretto godimento del proprio bene esercitando l'azione contrattuale volta a far dichiarare che è venuto meno il titolo (contratto agrario) in forza del quale il godimento era stato attribuito ad altri, non è soggetto a prescrizione, trattandosi di facoltà costituente manifestazione intrinseca del diritto di proprietà.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)