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Sez. L, Sentenza n. 4138 del 04/04/2000 (Rv. 535327 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Proporzionalità tra fatto addebitato e sanzione inflitta - Giudizio riservato al giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535327-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Il licenziamento per giusta causa può considerarsi legittimo soltanto se, valutata in concreto ogni circostanza, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, la mancanza del lavoratore si presenti di tale gravità da fare venir meno l'elemento fiduciario costituente il presupposto fondamentale della collaborazione tra le parti nel rapporto di lavoro e da rendere ogni altra sanzione inidonea a tutelare l'interesse del datore di lavoro; il giudizio di proporzionalità tra fatto addebitato e licenziamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva annullato il licenziamento intimato ad un dipendente della società Aeroporti di Roma per aver venduto a terzi, anziché utilizzarli direttamente, due biglietti aerei acquistati a tariffa ridotta, ritenendo, sulla base di una valutazione globale delle circostanze di fatto, che l'infrazione contestata non fosse tale da incrinare irrimediabilmente il rapporto di fiducia con il datore di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)