Sez. L, Sentenza n. 337 del 15/01/1981 (Rv. 410784 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - COLLOCAMENTO A RIPOSO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - CESSAZIONE - PER UNA CAUSA NON RICONDUCIBILE ALLA VOLONTA DEL DIPENDENTE PUBBLICO - INTERVENUTA DOPO LA DELIBERAZIONE DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO MA PRIMA DELLA DATA DI DECORRENZA DEL PROVVEDIMENTO - DIRITTO AI BENEFICI COMBATTENTISTICI - ESCLUSIONE.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - COLLOCAMENTO A RIPOSO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - CESSAZIONE - PER UNA CAUSA NON RICONDUCIBILE ALLA VOLONTA DEL DIPENDENTE PUBBLICO - INTERVENUTA DOPO LA DELIBERAZIONE DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO MA PRIMA DELLA DATA DI DECORRENZA DEL PROVVEDIMENTO - DIRITTO AI BENEFICI COMBATTENTISTICI - ESCLUSIONE.*
Per il godimento del beneficio di cui all'art 3 della legge 24 maggio 1970 n 336 (norme a favore dei dipendenti civili dello stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati), consistenti in un aumento del servizio sia ai fini del compimento dell'anzianita necessaria per conseguire il diritto a pensione sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennita di buonuscita o di previdenza, e necessario, oltre l'appartenenza ad una delle categorie previste dalla legge, anche che il dipendente sia 'collocato a riposò, intendendo con cio non solo che l'istanza corrispondente dello interessato sia accolta dall'amministrazione, ma pure che il collocamento a riposo abbia effettivamente corso, essendosi mantenuto fermo il relativo deliberato dell'amministrazione. Non ha, pertanto, diritto all'anzidetto beneficio, il dipendente che, fra la data di deliberazione del collocamento a riposo e la data di decorrenza del provvedimento indicata dal dipendente - e durante le quali date il rapporto di lavoro resta in vita con possibilita per il datore di lavoro di procedere alla risoluzione del rapporto per cause che non ne consentano la prosecuzione neppure provvisoria - cessi dal servizio per una causa non riconducibile alla sua volonta (nella specie: licenziamento in tronco). (V 2107/77, mass n 385830).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)