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Sez. 1, Sentenza n. 4482 del 26/03/2003 (Rv. 561461 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA | Decreti pronunziati in camera di consiglio - Nei confronti di più parti - Reclamo - Termine di dieci giorni - Decorrenza - Condizioni - Notificazione al procuratore costituito ex artt. 285 e 170 cod. proc. civ. - Notifica alla parte personalmente - Idoneità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561461-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA

Nei procedimenti in camera di consiglio che si svolgono nei confronti di più parti, la notificazione del decreto è idonea a far decorrere - tanto per il destinatario della notifica che del notificante - il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo, ai sensi dell'art. 739, secondo comma, cod. proc. civ., solo se eseguita nei confronti del procuratore costituito, ovvero della parte nel domicilio eletto presso il procuratore costituito, secondo i principi elaborati in relazione alla norma generale in materia di decorrenza dei termini per le impugnazioni posta dall'art. 326, nel suo coordinamento con gli artt. 285 e 170 cod. proc. civ. Pertanto, la notifica del decreto (nella specie, a fini esecutivi) alla parte personalmente nel suo domicilio, essendo inidonea a far decorrere il termine breve per il reclamo, rende applicabile per entrambe le parti il termine di un anno dalla pubblicazione del provvedimento stabilito dall'art. 327 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 739 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)