Sez. L, Sentenza n. 3314 del 28/05/1982 (Rv. 421279 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 1369 DEL 1960 - APPALTO DI MANO D'OPERA - NEGOZIO IN FRODE ALLA LEGGE - CONFIGURABILITÀ - NULLITÀ DELL'INTERO RAPPORTO - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 1369 DEL 1960 - APPALTO DI MANO D'OPERA - NEGOZIO IN FRODE ALLA LEGGE - CONFIGURABILITÀ - NULLITÀ DELL'INTERO RAPPORTO - LIMITI.*
Ove anteriormente all'entrata in vigore della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 (divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro) e quindi sotto il vigore della legge 29 aprile 1949 n. 264, che faceva Obbligo ai datori di lavoro di assumere i lavoratori tramite i competenti uffici di collocamento, un lavoratore sia stato assunto da una impresa appaltatrice di mano d'opera e sia stato posto a disposizione di altra impresa con un contratto di appalto, le parti attuano un negozio indiretto, merce utilizzazione di un negozio tipico (appalto) per il perseguimento di uno scopo ulteriore vietato dall'ordinamento giuridico e cioè l'appalto di mano d'opera, considerato negozio in frode alla legge e come tale soggetto alla disciplina della nullità per illiceita della causa. Il collegamento funzionale necessario fra i due negozi (quello fra il lavoratore e l'intermediario e quello fra quest'ultimo e l'impresa beneficiaria delle prestazioni del lavoratore) estende l'effetto di nullità all'intero rapporto tra i tre distinti soggetti e nei suoi distinti momenti, restando valido ed efficace solo il rapporto che nella realtà concreta si e attuato tra il lavoratore e l'ente che ha beneficiato delle sue prestazioni in modo esclusivo e continuativo. (Conf 3104/80, mass n 406885; (Conf 6538/79, mass n 403297).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)