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Sez. L, Sentenza n. 8994 del 03/12/1987 (Rv. 456291 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE N. 1369 DEL 1960 - ASSUNZIONE DI UN LAVORATORE DA PARTE DI UN'IMPRESA APPALTATRICE DI MANO DI OPERA E SUA MESSA A DISPOSIZIONE DI ALTRA IMPRESA MEDIANTE CONTRATTO D'APPALTO - NULLITÀ DELL'INTERO RAPPORTO A TRE - RAPPORTO TRA IL LAVORATORE E L'IMPRESA BENEFICIARIA DELLE SUE PRESTAZIONI - VALIDITÀ.*
Stato
decisa il 1987-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456291-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE N. 1369 DEL 1960 - ASSUNZIONE DI UN LAVORATORE DA PARTE DI UN'IMPRESA APPALTATRICE DI MANO DI OPERA E SUA MESSA A DISPOSIZIONE DI ALTRA IMPRESA MEDIANTE CONTRATTO D'APPALTO - NULLITÀ DELL'INTERO RAPPORTO A TRE - RAPPORTO TRA IL LAVORATORE E L'IMPRESA BENEFICIARIA DELLE SUE PRESTAZIONI - VALIDITÀ.*

Qualora, anteriormente all'entrata in vigore della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 (sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro) e nella vigenza della legge 29 aprile 1949 n. 264 (statuente il divieto di mediazione nel collocamento), un lavoratore sia stato assunto da un'impresa appaltatrice di mano di opera e sia stato posto a disposizione di altra impresa con un contratto di appalto, non si configurano i presupposti della simulazione, bensì quelli di un negozio indiretto (mercè la utilizzazione del negozio tipico di appalto per il perseguimento dello scopo, ulteriore, dell'appalto di mano d'opera, vietato dallo ordinamento giuridico); con la conseguente nullità del detto negozio per illiceità della causa, in quanto in frode alla legge, e la estensione della nullità al negozio, funzionalmente collegato al primo, tra l'impresa intermediaria ed il lavoratore, per cui resta valido ed efficace solo il rapporto che nella realtà concreta si è attuato tra il lavoratore e l'impresa, appaltatrice, che ha beneficiato delle sue prestazioni in modo esclusivo e continuativo. (Conf 5184/83, mass n 430046; (Conf 3314/82, mass n 421279; (Conf 3104/80, mass n 406885; (Conf 6538/79, mass n 403297).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1344, Legge 29/04/1949 num. 264 art. 11 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)