Sez. L, Sentenza n. 3104 del 12/05/1980 (Rv. 406885 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE N 1369 DEL 1960 - ASSUNZIONE DI UN LAVORATORE DA PARTE DI UNA IMPRESA APPALTATRICE DI MANO D'OPERA E SUA MESSA A DISPOSIZIONE DI ALTRA IMPRESA MEDIANTE UN CONTRATTO D'APPALTO - NULLITA DELL'INTERO RAPPORTO A TRE - RAPPORTO TRA IL LAVORATORE E L'IMPRESA BENEFICIARIA DELLE PRESTAZIONI DI LUI - VALIDITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE N 1369 DEL 1960 - ASSUNZIONE DI UN LAVORATORE DA PARTE DI UNA IMPRESA APPALTATRICE DI MANO D'OPERA E SUA MESSA A DISPOSIZIONE DI ALTRA IMPRESA MEDIANTE UN CONTRATTO D'APPALTO - NULLITA DELL'INTERO RAPPORTO A TRE - RAPPORTO TRA IL LAVORATORE E L'IMPRESA BENEFICIARIA DELLE PRESTAZIONI DI LUI - VALIDITA.*
Ove anteriormente all'entrata in vigore della legge 23 ottobre 1960 n 1369 (divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro) e quindi sotto il vigore della legge 29 aprile 1949 n 264, che faceva Obbligo ai datori di lavoro di assumere i lavoratori tramite i competenti uffici di collocamento, un lavoratore sia stato assunto da una impresa appaltatrice di mano d'opera e sia stato posto a disposizione di altra impresa con un contratto di appalto, le parti attuano un negozio indiretto, merce utilizzazione di un negozio tipico (appalto) per il perseguimento di uno scopo ulteriore vietato dall'ordinamento giuridico e cioe l'appalto di mano d'opera, considerato negozio in frode alla legge e come tale soggetto alla disciplina della nullita per illiceita della causa. Il collegamento funzionale necessario fra i due negozi (quello fra il lavoratore e l'intermediario e quello fra quest'ultimo e l'impresa beneficiaria delle prestazioni del lavoratore) estende l'effetto di nullita all'intero rapporto tra i tre distinti soggetti e nei suoi distinti momenti, restando valido ed efficace solo il rapporto che nella realta concreta si e attuato tra il lavoratore e l'ente che ha beneficiato delle sue prestazioni in modo esclusivo e continuativo. (Conf 6538/79, mass n 403297).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1344, Legge 29/04/1949 num. 264 art. 11 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)