Sez. 3, Sentenza n. 10487 del 01/08/2001 (Rv. 548663 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - IN GENERE | Controversia promossa da o nei confronti di famiglia coltivatrice - Rappresentanza disgiunta - Litisconsorzio necessario - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - IN GENERE
In tema di rapporti agrari, per il disposto dell'art. 48 della legge 203 dell'82 delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente tutti i componenti del nucleo familiare che hanno agito in nome e per conto della famiglia colonica e, salvo patto contrario, anche gli altri. Ne deriva che in materia trova applicazione la regola della rappresentanza disgiunta da parte di ciascun membro della famiglia stessa con l'ulteriore conseguenza che come ciascun componente è legittimato ad agire giudizialmente per la tutela dei diritti facenti capo ad un'impresa, così è legittimato passivamente a resistere in giudizio alle pretese fatte valere contro questa senza necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei riguardi degli altri familiari.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)