Sez. 3, Sentenza n. 1872 del 18/02/2000 (Rv. 534097 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - IN GENERE | Controversia promossa da famiglia coltivatrice - Tentativo di conciliazione - Esperimento da parte di un solo partecipante - Idoneità - Condizioni.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - IN GENERE
In base all'applicabilità alla famiglia coltivatrice, anche ai fini processuali, della regola della rappresentanza disgiuntiva di ciascuno dei componenti (art. 48 legge n. 203 del 1982), deve ritenersi idoneo, ai fini della proposizione da parte di una famiglia coltivatrice di un giudizio di accertamento della sussistenza di un unico rapporto di affitto agrario, il preventivo tentativo di conciliazione promosso da uno solo dei componenti di detta famiglia, anche in mancanza della espressa spendita del nome degli altri partecipanti, una volta che risulti certo che egli, per la sussistenza di unico rapporto agrario facente capo al gruppo familiare, abbia oggettivamente agito nell'interesse di quest'ultimo e non per far valere una propria posizione individuale.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 48, Cod. Civ. art. 230 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)