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Sez. 3, Sentenza n. 8218 del 06/06/2002 (Rv. 554929 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AMBITO DI APPLICAZIONE - RAPPORTI OGGETTO DI CONTROVERSIE - IN GENERE | Famiglia coltivatrice - Mancata designazione di un rappresentante - Conseguenze in tema di disdetta e di tentativo obbligatorio di conciliazione.
Stato
decisa il 2002-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554929-01

CONTRATTI AGRARI - AMBITO DI APPLICAZIONE - RAPPORTI OGGETTO DI CONTROVERSIE - IN GENERE

Nei confronti della famiglia coltivatrice sono applicabili, in mancanza di nomina di un rappresentante della stessa nei rapporti con il concedente ai sensi dell'art. 48 della legge 3 maggio 1982, n. 203, le disposizioni degli artt. 2266 e 2257 cod. civ. in materia di società semplice, di talché ciascuno dei componenti può validamente rappresentare, sia attivamente che passivamente, la famiglia stessa; ne consegue che, al fine della cessazione del contratto alla scadenza è sufficiente che la disdetta (di cui all'art. 4 legge cit.) sia inviata a uno solo dei componenti della famiglia e, inoltre, che la mancata convocazione di uno di detti componenti in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione (a norma dell'art. 46 della stessa legge) non comporta alcun vizio procedurale.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 4, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 48, Cod. Civ. art. 2257, Cod. Civ. art. 2266

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)