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Sez. L, Sentenza n. 9251 del 30/08/1991 (Rv. 473696 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Prescrizione | Decorrenza in corso di rapporto - Condizione - Stabilità reale - Accertamento - Concreto atteggiarsi del rapporto e configurazione datagli dalle parti nell'attualità del suo svolgimento - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1991-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473696-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Prescrizione

Il presupposto della stabilità reale del rapporto di lavoro, che consente il decorso della prescrizione quinquennale dei crediti del lavoratore in corso di rapporto, va verificata avendo riguardo al concreto atteggiarsi del rapporto stesso ed alla configurazione che di esso danno le parti nell'attualità del suo svolgimento, dipendendo da ciò l'esistenza o meno di un'effettiva situazione psicologica di "metus" del lavoratore, e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto ove questo fosse sorto fin dall'inizio con le modalità e la disciplina che il giudice, con un giudizio necessariamente "ex post", riconosce applicabili nella specie con effetto retroattivo per il lavoratore. (In base a tale principio, è stata esclusa la decorrenza della prescrizione nel corso di un rapporto di lavoro subordinato, definito dalle parti come di incarico professionale autonomo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)