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Sez. 3, Sentenza n. 932 del 25/03/1972 (Rv. 357192 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI CESSIONE DI CONTRATTO. *
Stato
decisa il 1972-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357192-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI CESSIONE DI CONTRATTO. *

E da escludersi la necessarieta del litisconsorzio nel caso di rapporti giuridici distinti, ancorche connessi per l'oggetto o per il titolo, o quando si tratti di sentenze che dichiarino un Obbligo o condannino ad una prestazione. (nella specie il cessionario di un contratto di rappresentanza aveva convenuto in giudizio il contraente ceduto per il risarcimento del danno causato dall'inadempimento. La suprema Corte ha escluso che dovesse ritenersi litisconsorte necessario il cedente, affermando il principio sopra trascritto). (V 2702'69, mass n 342387).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1406, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)