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Sez. 3, Sentenza n. 5439 del 14/03/2006 (Rv. 587855 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Cessione del contratto - Giudizio inerente il relativo accertamento - Con efficacia di giudicato fra tutte le parti contraenti - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Giudizi di adempimento esercitati dal cessionario contro il ceduto - Accertamento della cessione - Richiesto in via incidentale - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587855-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE

Poiché la cessione del contratto ex artt. 1406 e ss. cod. civ. configura un negozio plurilaterale, per il cui perfezionamento è necessaria la partecipazione di tutti e tre i soggetti interessati, cioè del cedente, del cessionario e del contraente ceduto, allorquando il giudizio abbia ad oggetto l'accertamento con efficacia di giudicato di detto negozio sussiste fra tali soggetti litisconsorzio necessario. Allorquando, invece, il giudice, in un giudizio instaurato dal cessionario contro il contraente ceduto per l'adempimento della prestazione avente titolo nel contratto, debba accertare in via meramente incidentale e con effetto di giudicato limitato alle parti in giudizio la conclusione del suddetto negozio, il litisconsorzio necessario non sussiste.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 1409, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)