Sez. L, Sentenza n. 2012 del 22/02/1995 (Rv. 490629 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO | Mancata indicazione dei motivi specifici e delle indicazioni ex art. 414 cod.proc.civ. - Inammissibilità - Sanatoria con successive note illustrative - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO
Nel ricorso in appello relativo a controversie in materia di lavoro, disciplinato dall'art. 434 cod.proc.civ., la mancata indicazione dei motivi specifici di impugnazione nonché delle indicazioni prescritte dall'art. 414 cod.proc.civ., ed in particolare dell'esposizione degli elementi di diritto su cui si fonda la pretesa, rende inammissibile i motivi di appello, la cui specificità e chiarezza costituiscono un requisito imprescindibile; né il difetto di tali requisiti può essere sanato successivamente mediante note illustrative, la cui funzione non è quella di formulare censure ma solo quella di chiarire le censure già tempestivamente formulate.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)