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Sez. L, Sentenza n. 345 del 16/01/1987 (Rv. 450095 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - IN GENERE - SUBORDINAZIONE ALL'AVVENUTO ADEMPIMENTO DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO MILITARE - ILLEGITTIMITÀ - CONSEGUENZE - RITARDATA ASSUNZIONE DEL VINCITORE DI CONCORSO RINVIATA A DOPO L'ESPLETAMENTO DEL PREDETTO SERVIZIO - DANNO RISARCIBILE - CONFIGURABILITÀ - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1987-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450095-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - IN GENERE - SUBORDINAZIONE ALL'AVVENUTO ADEMPIMENTO DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO MILITARE - ILLEGITTIMITÀ - CONSEGUENZE - RITARDATA ASSUNZIONE DEL VINCITORE DI CONCORSO RINVIATA A DOPO L'ESPLETAMENTO DEL PREDETTO SERVIZIO - DANNO RISARCIBILE - CONFIGURABILITÀ - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*

La prescrizione contenuta nell'art. 52 cost., secondo cui l'adempimento del dovere del servizio militare non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, riguarda anche la fase prodromica alla Costituzione del rapporto di lavoro ogni qual volta il soggetto interessato abbia acquisito un vero e proprio diritto soggettivo al posto, come nel caso del vincitore di concorso, e determina quindi la nullità della clausola del bando diretta a subordinare l'assunzione dei vincitori all'avvenuto adempimento del suddetto servizio. Da ciò consegue che la ritardata assunzione del vincitore di concorso, rinviata a dopo l'espletamento del servizio militare, costituisce illecito contrattuale, come tale fonte di danno risarcibile che può esser liquidato in misura pari a tutto quanto il lavoratore avrebbe percepito se fosse stato tempestivamente assunto (tenendo conto però che non è dovuta la retribuzione da parte del datore di lavoro nel corso del servizio di leva). (V 5970/84, mass n 437637; (V 7090/82, mass n 424759).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 52, Cod. Civ. art. 2111 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 303 art. 1 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 303 art. 2 CORTE COST., DPR 14/02/1964 num. 237 art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)