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Sez. L, Sentenza n. 5970 del 21/11/1984 (Rv. 437637 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - SERVIZIO MILITARE - DISCIPLINA EX ART. 52, SECONDO COMMA, COST. - PREVALENZA SULLA DISPOSIZIONE EX ART. 1 DEL D.L.C.P.S. N. 303 DEL 1946 - CONSEGUENZE - ACQUISIZIONE DEL DIRITTO AD UN POSTO DI QUALIFICA SUPERIORE A SEGUITO DI CONCORSO INTERNO - CHIAMATA ALLE ARMI IN SERVIZIO DI LEVA - DIRITTO ALL'ASSEGNAZIONE DI DETTO POSTO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437637-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - SERVIZIO MILITARE - DISCIPLINA EX ART. 52, SECONDO COMMA, COST. - PREVALENZA SULLA DISPOSIZIONE EX ART. 1 DEL D.L.C.P.S. N. 303 DEL 1946 - CONSEGUENZE - ACQUISIZIONE DEL DIRITTO AD UN POSTO DI QUALIFICA SUPERIORE A SEGUITO DI CONCORSO INTERNO - CHIAMATA ALLE ARMI IN SERVIZIO DI LEVA - DIRITTO ALL'ASSEGNAZIONE DI DETTO POSTO - SUSSISTENZA.*

La disposizione dell'art. 52, secondo comma, cost., per la quale l'adempimento dell'Obbligo del servizio militare "non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino", integra una norma d'immediata attuazione e di contenuto più ampio rispetto alla disposizione dell'art. 1 del d.l.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 303, che prevede la sospensione del rapporto di lavoro per tutto il periodo del servizio militare di leva e il diritto del lavoratore alla conservazione del posto. Pertanto, poiché detta norma costituzionale prevale su quella ordinaria anteriore, il dipendente di un ente pubblico economico, che abbia partecipato con successo ad un concorso interno per la copertura di posti di una qualifica superiore e sia stato poi impossibilitato ad occupare il nuovo posto perché chiamato alle armi in servizio di leva, ha diritto non già alla mera conservazione del posto occupato prima di detto concorso, ma alla conservazione del rapporto di lavoro con l'assegnazione del posto superiore spettantegli a seguito dello stesso concorso, senza incorrere nella decadenza stabilita per la intempestiva presa di possesso di tale posto.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 52, Cod. Civ. art. 2111 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 303 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)