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Sez. 3, Sentenza n. 2978 del 15/06/1978 (Rv. 392416 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - IN GENERE - AMBITO DI OPERATIVITA - DEDUZIONE DEL NEGOZIO GIURIDICO COME FATTO STORICO - PROVA PER TESTI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392416-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - IN GENERE - AMBITO DI OPERATIVITA - DEDUZIONE DEL NEGOZIO GIURIDICO COME FATTO STORICO - PROVA PER TESTI - AMMISSIBILITA.*

I limiti stabiliti dalla legge in tema di prova testimoniale dei negozi giuridici operano unicamente nell'ipotesi in cui il negozio sia invocato dalla parte quale fonte di diritti e di obbligazioni reciproche, non anche quando sia dedotto come fatto storico, influente sulla decisione della lite insorta tra uno dei contraenti e un terzo. (Conf 1502/77, mass n 385219).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)