Sez. 3, Sentenza n. 2978 del 15/06/1978 (Rv. 392416 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - IN GENERE - AMBITO DI OPERATIVITA - DEDUZIONE DEL NEGOZIO GIURIDICO COME FATTO STORICO - PROVA PER TESTI - AMMISSIBILITA.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - IN GENERE - AMBITO DI OPERATIVITA - DEDUZIONE DEL NEGOZIO GIURIDICO COME FATTO STORICO - PROVA PER TESTI - AMMISSIBILITA.*
I limiti stabiliti dalla legge in tema di prova testimoniale dei negozi giuridici operano unicamente nell'ipotesi in cui il negozio sia invocato dalla parte quale fonte di diritti e di obbligazioni reciproche, non anche quando sia dedotto come fatto storico, influente sulla decisione della lite insorta tra uno dei contraenti e un terzo. (Conf 1502/77, mass n 385219).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)