Sez. 3, Sentenza n. 1502 del 22/04/1977 (Rv. 385219 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - CONTRATTI (AMMISSIBILITA O NON AMMISSIBILITA DELLA PROVA TESTIMONIALE DEI) - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM (A PENA DI NULLITA) - PROVA PER TESTI - DIVIETO - LIMITI.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - CONTRATTI (AMMISSIBILITA O NON AMMISSIBILITA DELLA PROVA TESTIMONIALE DEI) - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM (A PENA DI NULLITA) - PROVA PER TESTI - DIVIETO - LIMITI.*
I limiti legali alla prova di un negozio, per il quale sia richiesta la Forma scritta ad substantiam, operano solo quando il negozio stesso sia invocato come fonte di diritti e di obblighi fra le parti contraenti, non anche, pertanto, quando sia dedotto da un terzo come semplice fatto storico influente sulla decisione. (nella specie, i giudici del merito avevano ammesso la prova testimoniale, per provare un trasferimento immobiliare, nella controversia che il mediatore di quel trasferimento aveva promosso contro uno dei contraenti, per conseguire il pagamento della provvigione. La suprema Corte ha ritenuto corretta la statuizione, alla stregua del principio di cui sopra). (Conf 3283/71, mass n 354749; (Conf 1458/70, mass n 347293).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755, Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)