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Sez. 1, Sentenza n. 2521 del 15/04/1996 Cc. (dep. 25/06/1996) Rv. 205170 - 01

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - Requisiti - In genere | Contestazione di fatti o circostanze - Formule sacramentali o indicazione degli articoli di legge - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205170-01

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - Requisiti - In genere

Anche in sede cautelare, al fine di ritenere contestati un determinato fatto o una specifica circostanza, non sono necessarie particolari formalità o l'espresso richiamo ad articoli di legge, ma è sufficiente (e necessario) che la contestazione risulti chiaramente dal contesto dell'ordinanza dispositiva della misura cautelare. (Fattispecie relativa alla mancata indicazione, nell'ordinanza di custodia cautelare, della circostanza aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, pur in fatto contestata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)