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Sez. 5, Sentenza n. 15134 del 07/03/2007 Cc. (dep. 16/04/2007) Rv. 236148 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE | Descrizione sommaria del fatto - Formalizzazione in una precisa contestazione - Necessità - Esclusione - Inequivocabile emergenza dal contesto dell'ordinanza - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236148-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE

Ai fini della validità dell'ordinanza che disponga una misura cautelare, il requisito della descrizione sommaria del fatto, pur non dovendo necessariamente essere formalizzato in un autonomo capo di imputazione, deve tuttavia risultare in modo inequivocabile, e sin dal momento dell'emissione, dal contesto del provvedimento, in quanto funzionale all'esigenza dell'indagato di difendersi mediante il confronto tra i fatti contestati e la valenza indiziaria degli elementi posti a sostegno della misura. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto non sufficiente un generico rinvio alla richiesta del P.M. in una corposa ordinanza di custodia cautelare emessa per partecipazione ad associazione di tipo mafioso e priva di indicazioni specifiche dei passi in cui dovesse ricercarsi la descrizione dei fatti ascritti all'indagato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)