Sez. 3, Sentenza n. 4166 del 23/06/1986 (Rv. 446951 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - DICHIARAZIONE DEL RETRAENTE - OPERATIVITÀ IMMEDIATA - CONSEGUENZE - MORTE DEL RETRAENTE - EFFETTI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - DICHIARAZIONE DEL RETRAENTE - OPERATIVITÀ IMMEDIATA - CONSEGUENZE - MORTE DEL RETRAENTE - EFFETTI.*
Il riscatto agrario costituisce un diritto potestativo che opera al momento della dichiarazione (giudiziale o stragiudiziale) del retraente, con la conseguenza che la pronuncia - nel giudizio promosso per verificare il valido Esercizio di quel potere - è di mero accertamento, in quanto diretta a constatare il già avvenuto trasferimento del fondo al retraente stesso. Pertanto, in caso di morte di quest'ultimo, gli eredi subentrano nel diritto di proprietà del fondo già acquisito al patrimonio del de cuius e non nella potestà di riscatto e l'indagine del giudice in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge per il positivo Esercizio di quel diritto va compiuta con riferimento all'originario avente titolo e non agli eredi. (V 2159/84, mass n 434204; (V 2347/81, mass n 413099).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)