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Sez. 3, Sentenza n. 2347 del 22/04/1981 (Rv. 413099 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - ESERCIZIO - DICHIARAZIONE UNILATERALE RECETTIZIA DI CARATTERE NEGOZIALE - FORME.*
Stato
decisa il 1981-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413099-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - ESERCIZIO - DICHIARAZIONE UNILATERALE RECETTIZIA DI CARATTERE NEGOZIALE - FORME.*

In tema di contratti agrari, il diritto di riscatto a favore del coltivatore diretto, previsto dall'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590, integrando un diritto potestativo, si esercita tramite dichiarazione unilaterale ricettizia di carattere negoziale, attraverso la quale si determina autoritativamente, ex lege, lo acquisto del fondo a favore del retraente; con la conseguenza che tale dichiarazione puo essere effettuata, oltreche con l'atto di citazione diretto a far valere il diritto al riscatto, anche al di fuori del processo, con qualsiasi atto - ricevuto entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita - con il quale il coltivatore diretto comunichi per iscritto all'acquirente la sua volonta di riscattare il fondo. (V 5606/79, mass n 402203).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)