Sez. 3, Sentenza n. 2159 del 02/04/1984 (Rv. 434204 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - ESERCIZIO - EFFETTI - MODALITÀ - DICHIARAZIONE UNILATERALE RECETTIZIA - AMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - ESERCIZIO - EFFETTI - MODALITÀ - DICHIARAZIONE UNILATERALE RECETTIZIA - AMMISSIBILITÀ.*
In tema di riscatto agrario, poiché il subingresso del riscattante all'acquirente del fondo rustico avviene ipso iure nel momento in cui quest'ultimo riceve la dichiarazione relativa - essendo la sentenza che interviene successivamente di mero accertamento -, siffatta dichiarazione unilaterale ricettizia può avvenire, oltreché con l'atto di citazione diretto a far valere il diritto al riscatto, anche al di fuori del processo, con qualsiasi atto ricevuto entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, con il quale il coltivatore diretto comunichi per iscritto all'acquirente del fondo la sua volontà di volerlo riscattare. (Conf 2347/81, mass n 413099, sulla seconda parte; (Conf 1831/80, mass n 405444, sulla prima parte; (Conf 1252/80, mass n 404750).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)