Sez. 2, Sentenza n. 4664 del 17/12/1976 (Rv. 383410 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE - CLAUSOLA PATTUITA PER IL CASO DI RITARDO NELL'ADEMPIMENTO - MORA DEL DEBITORE - NECESSITA - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE - CLAUSOLA PATTUITA PER IL CASO DI RITARDO NELL'ADEMPIMENTO - MORA DEL DEBITORE - NECESSITA - LIMITI.*
La pattuizione di una penale non sottrae il rapporto obbligatorio alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui deve escludersi la responsabilita del debitore se questi prova che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione, cui accede la clausola penale, sia stato determinato dall'impossibilita della prestazione derivante da causa a lui non imputabile o risulti comunque giustificato, in relazione all'exceptio inadimpleti contractus, dall'inadempienza dell'altra parte. Analogamente, per l'operativita della clausola penale pattuita per il caso di ritardo nell'adempimento e necessaria la mora del debitore secondo le regole di cui all'art 1219 cod civ, salvo che le parti non abbiano diversamente disposto. (V 3431/71, mass n 355011).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1382
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)