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Sez. 3, Sentenza n. 3431 del 24/11/1971 (Rv. 355011 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE - PATTUIZIONE DELLA PENALE - INADEMPIMENTO COLPEVOLE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - NECESSITA - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355011-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE - PATTUIZIONE DELLA PENALE - INADEMPIMENTO COLPEVOLE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - NECESSITA - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La pattuizione di una penale non sottrae il rapporto obbligatorio alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui deve escludersi la responsabilita del debitore, se questi prova che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione, cui accede la clausola penale, sia stato determinato dalla impossibilita della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. La valutazione del giudice di merito, in base alla quale viene escluso l'inadempimento colpevole, implicando la risoluzione di questioni di fatto, e insindacabile in Sede di legittimita, ove sia immune da vizi logici o giuridici.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)