Sez. 4, Sentenza n. 2275 del 30/06/1999 Cc. (dep. 21/07/1999) Rv. 214253 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Pluralità di reati - Patteggiamenti distinti - Sospensione relativa ad uno solo di essi - Ammissibilità - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
In tema di patteggiamento, laddove più reati non siano unificati sotto il vincolo della continuazione e vengano giudicati distintamente, in processi separati o nello stesso processo, l'imputato ha la possibilità di accedere a distinti patteggiamenti, sempre che per ciascuno di essi sia rispettato il tetto dei due anni di pena detentiva a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., e conseguentemente di subordinare alla concessione del beneficio della sospensione della pena uno solo di essi al fine di non superare il tetto massimo stabilito dall'art. 163 cod. pen. in caso di cumulo con analogo precedente beneficio. (Nella specie con la stessa sentenza erano state applicate su richiesta delle parti due pene distinte per il delitto di omicidio colposo e per le contravvenzioni alle norme sulla prevenzione degli infortuni, con sospensione solo della pena per il delitto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)