Sez. L, Sentenza n. 8494 del 28/05/2003 (Rv. 563660 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Misura del risarcimento determinata dall'art. 18 legge 300 del 1970 - Detraibilità da essa dell'"aliunde perceptum" - Condizioni - Redditi conseguiti dal lavoratore licenziato nel periodo del licenziamento, sfruttando la propria capacità di lavoro - Natura assistenziale dei redditi percepiti - Irrilevanza - Non assoggettabilità a contribuzione dei redditi percepiti - Irrilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
In riferimento al licenziamento dichiarato illegittimo, ai fini della sottrazione di quanto percepito a diverso titolo nel periodo di tempo intercorso tra il licenziamento e il reinserimento nel posto di lavoro dalle retribuzioni dovute al lavoratore ingiustamente licenziato a titolo di risarcimento del danno secondo quanto previsto dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, è necessario che il cosiddetto "aliunde perceptum" sia stato conseguito dal lavoratore reimpiegando la capacità di lavoro che non impegnata nell'attività cessata a causa del licenziamento illegittimo, non rilevando né che i nuovi redditi non abbiano natura di retribuzione ma assistenziale (nel caso di specie, il lavoratore durante il licenziamento aveva svolto lavori socialmente utili) e neppure che i nuovi redditi non siano assoggettabili a contribuzione, in quanto il lavoratore illegittimamente licenziato ha ugualmente diritto, in base all'art. 18, alla conservazione della posizione previdenziale, con onere a carico del datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)