Sez. 1, Sentenza n. 4854 del 14/05/1998 (Rv. 515427 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO | Danni evitabili con l'ordinaria diligenza - Annullamento di ufficio di concessione edilizia - Illegittimità riconosciuta dal giudice amministrativo - Risarcimento del danno - Obbligo del creditore di reinvestire una somma trovatasi disponibile per il mancato esercizio di attività costruttiva - Insussistenza.
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO
La diligenza, richiesta dall'art. 1227, secondo comma, c.c., quale aspetto del più generale dovere di correttezza nei rapporti, non può essere altro che indirizzata al contenimento dei danni entro i limiti che rappresentino una diretta conseguenza. dell'altrui colpa, e non può viceversa estrinsecarsi in un'attività che venga ad interessare abnormemente la sfera giuridica personale del creditore, creando obblighi autonomi ed in nessun modo collegati al normale processo evolutivo delle conseguenze dell'inadempimento, o del fatto illecito, ma al contrario condizionanti le scelte riconducibili alla libertà di iniziativa economica, o, più in generale, alla libertà di autodeterminazione quanto alle esigenze del consumo e della vita di relazione. Ne consegue che non può richiedersi al titolare di una concessione edilizia, annullata d'ufficio, di destinare la somma, necessaria alla realizzazione del progetto edificatorio, ad investimenti idonei a limitare il danno, che il soggetto abbia subito dalla forzata interruzione dell'attività costruttiva, e di cui l'amministrazione venga chiamata a rispondere in via civile dopo l'annullamento giurisdizionale dell'atto di ritiro della concessione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)