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Sez. L, Sentenza n. 1952 del 17/02/1993 (Rv. 480964 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Volontario ("ad nutum") - In genere | Assunzione a termine per la sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto - Legittimità - Ritardo rispetto all'assenza del lavoratore sostituito e attribuzione del sostituto di mansioni o qualifica diverse - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1993-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480964-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Volontario ("ad nutum") - In genere

Sulla legittimità dell'assunzione a termine ai sensi dell'art. 1, lett. b), della legge 18 aprile 1962 n. 230, per la sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, non incide (salva la dimostrazione di un intento fraudolento del datore di lavoro) né il ritardo di detta assunzione rispetto all'inizio del lavoratore da sostituire, né il fatto che il lavoratore assunto a termine sia destinato, nel rispetto del principio dell'equivalenza fra mansioni e qualifica, a mansioni diverse da quelle del lavoratore sostituito, atteso che anche nell'ipotesi di lavoro a tempo determinato il datore di lavoro conserva il potere, riconosciutogli dall'art. 96 disp. att. cod. civ., di assegnare al lavoratore la qualifica e le mansioni in relazione alle esigenze organizzative e produttive dell'impresa, e così di adibire il sostituto alle mansioni che meglio si adattano alla sua capacità ed esperienza, ricorrendo in tutto o in parte ad altri lavoratori per lo svolgimento delle mansioni proprie del lavoratore sostituito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 96, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 96, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)