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Sez. L, Sentenza n. 1827 del 20/02/1995 (Rv. 490543 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzione a termine per vacanza di un posto - Sostituzione del lavoratore assunto - Necessità - Esclusione - Adibizione del lavoratore assunto a termine ed altre mansioni - Liceità - Limiti.
Stato
decisa il 1995-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490543-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

Nel caso di assunzione ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera b9, della legge 18 aprile 1962 n. 230 non è necessario che il lavoratore assunto a termine sostituisca il dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, atteso che anche in tale ipotesi il datore di lavoro conserva, ai sensi dell'art. 96 disp. att. cod. civ., il potere di assegnare al lavoratore la qualifica e le mansioni in relazione alle esigenze organizzative e produttive dell'impresa e pertanto di adibire il sostituto alle mansioni che meglio si adattano alla sua capacità ed esperienza, ricorrendo in tutto o in parte ad altri lavoratori per lo svolgimento di quelle proprie del lavoratore sostituito; ne consegue che legittimamente il lavoratore assunto a termine ai sensi della norma sopra citata viene adibito alle mansioni di un dipendente presente, a sua volta assegnato al posto già occupato dall'assente.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 96, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 96, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)