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Sez. L, Sentenza n. 4060 del 19/02/2008 (Rv. 601960 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Trasferimento ad altra sede con assegnazione di mansioni ritenute dequalificanti - Rifiuto del lavoratore di ottemperare al provvedimento aziendale - Ammissibilità - Accertamento del giudice del merito - Valutazione complessiva del comportamento delle parti - Necessità - Presunzione di legittimità dei provvedimenti aziendali - Insussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2008-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601960-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

Il rifiuto del lavoratore di ottemperare al provvedimento del datore di lavoro di trasferimento ad una diversa sede, ove giustificato dalla contestuale assegnazione a mansioni asseritamente dequalificanti, impone una valutazione comparativa, da parte del giudice di merito, dei comportamenti di entrambe le parti, onde accertare la congruità tra le mansioni svolte dal lavoratore nella sede di provenienza e quelle assegnate nella sede di destinazione; queste ultime, peraltro, debbono essere vagliate indipendentemente dal loro concreto svolgimento, non essendo accompagnati i provvedimenti aziendali da una presunzione di legittimità che ne imponga l'ottemperanza fino ad un diverso accertamento in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)