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Sez. L, Sentenza n. 5444 del 15/04/2002 (Rv. 553753 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Per inadempimento - Contratti con prestazioni corrispettive - Esame comparativo degli inadempimenti reciproci - Necessità - Accertamento del giudice del merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa a licenziamento intimato per inottemperanza ad un provvedimento di trasferimento illegittimamente disposto in osservanza del preavviso contrattualmente previsto.
Stato
decisa il 2002-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553753-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE

Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario far luogo ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambedue le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha giudicato congrua la motivazione con la quale il giudice del merito aveva ritenuto illegittimo il licenziamento intimato ad una lavoratrice che si era rifiutata di prendere servizio presso una nuova sede di lavoro, sita in una località molto lontana dalla precedente sede, ma che aveva continuato ad offrire la propria prestazione presso la sede originaria, sul rilievo che il parziale rifiuto di adempimento da parte della lavoratrice aveva trovato giustificazione nella gravità dell'inadempimento posto in essere dal datore di lavoro, consistito nell'avere assegnato alla dipendente una nuova sede così distante da quella originaria da costringerla necessariamente ad un cambiamento di abitazione, omettendo, oltretutto, illegittimamente, di concedere il prescritto preavviso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)